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D.L. 31/12/2007 n. 2484. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 0" o "euro 1" immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli nuovi, di categoria "euro 4", della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, č concesso un contributo: a) di euro 1.500, se il veicolo č di massa massima inferiore a 3000 chilogrammi; b) di euro 2.500, se lo stesso ha massa massima da 3000 e fino a 3500 chilogrammi. 5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno validitā per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra venditore e acquirente a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2009. 6. Per l'applicazione dei commi precedenti valgono le norme di cui al primo periodo del comma 229 e dei commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 7. Ai contributi previsti o prorogati dal presente articolo non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre D.L. 31/12/2007 n.248 Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. 2007 n. 244. 8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decretolegge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, č incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2009. 9. La misura dell'incentivo č determinata nella misura di euro 350 per le istallazioni degli impianti a GPL e di euro 500 per l'istallazione degli impianti a metano. 10. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997 n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997 n. 403, sono soppresse le parole da: "effettuata entro" fino alla fine del periodo. 11. La dotazione del fondo per la competitivitā e per lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, č ridotta, per l'anno 2008, di 90,5 milioni di euro; la predetta dotazione č incrementata per l'anno 2009 di 90,5 milioni di euro. Sezione XI Ambiente Art. 30 - Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, dopo il comma 1 č inserito il seguente : "1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, specifiche modalitā semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.". 2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, le parole: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2008" e, in fine, sono aggiunte le seguenti: "e il finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalitā stabilite all'articolo 12, comma 2". Art. 31 - Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza 1. L'attivitā della Commissione di esperti sulla subsidenza, istituita per le finalitā di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, č prorogata fino al 30 settembre 2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002 n. 179, purchč la valutazione di compatibilitā ambientale di cui al citato articolo non escluda fenomeni di subsidenza. Art. 32 - Proroga per emissioni da impianti 1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, le parole: "entro tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni". Art. 33 - Disposizione in materia di rifiuti 1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio 2007 n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007 n. 97, č prorogato al 31 dicembre 2008. Sezione XII Interno Art. 34 - Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale 1. Al decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008"; b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2008". Art. 35 - Proroghe in materia di carta d'identitā elettronica e carta nazionale dei servizi 1. I termini di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, sono prorogati al 31 dicembre 2008. D.L. 31/12/2007 n.248 Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. Capo II Disposizioni finanziarie urgenti Art. 36 - Disposizioni in materia di riscossione 1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, a decorrere dall'anno 2007, č soppresso. 2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva č svolta in proprio dall'ente locale o č affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, se la riscossione coattiva č affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248. 3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dopo le parole: "se superiori a cinquemila euro," sono inserite le seguenti: "in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonchč, se superiore a cinquantamila euro,". 4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sono soppresse le parole: "fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento". Art. 37 - Abolizione tassa sui contratti di borsa 1. La tassa sui contratti di borsa č soppressa. 2. Alla Tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 8, il comma 1 č sostituito dal seguente: "1.Azioni, obbligazioni, altri titoli in serie o di massa e relative girate, titoli di Stato o garantiti; atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'articolo 11 della Tariffa, parte prima, e dall'articolo 2 della Tariffa, parte seconda."; b) nell'articolo 9, comma 1, le parole "; scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed i telegrammi, aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa di cui al regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, e ogni altra scrittura ad essi inerente" sono soppresse. 3. Alla Tabella dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, concernente l'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 7, primo comma, dopo le parole: "emessi dallo Stato" sono inserite le seguenti: "o garantiti"; b) nell'articolo 7, secondo comma, le parole: "o la negoziazione" sono sostituite dalle seguenti: ", la negoziazione o la compravendita"; c) nell'articolo 15, il secondo comma č sostituito dal seguente: "Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.". 4. Il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, e il decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 435, e successive disposizioni modificative e integrative, nonchč l'articolo 34, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, sono abrogati. Art. 38 - Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas naturale per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001 n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001 n. 418. Art. 39 - Proroghe in materia radiotelevisiva 1. Fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri č autorizzato ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. 2. Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente č prorogato all'annualitā D.L. 31/12/2007 n.248 Proroga termini di disposizioni in materia finanziaria. 2008. Art. 40 - Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali 1. Il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, č rinviato al 31 dicembre 2008. 2. Il termine del 31 dicembre 2007 per la liquidazione delle transazioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge l° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, č rinviato al 31 dicembre 2008. 3. Resta fermo il termine del 31 dicembre 2007 stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222, per l'effettuazione di pagamenti per le transazioni avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo statale di 150 milioni di euro. 4. Per consentire il definitivo risanamento degli enti che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, č disposta l'erogazione di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007 n. 222. Le somme sono assegnate all'organo straordinario di liquidazione dell'ente e sono ripartite proporzionalmente alla differenza fra la massa passiva e fra la massa attiva risultante da apposita certificazione sottoscritta dall'OSL, dal sindaco e dal responsabile finanziario dell'ente, da inoltrare al Ministero dell'economia e delle finanze entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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